Collegio degli Agrotecnici

e degli Agrotecnici Lauretati di Pavia e Varese
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Esami di stato

dei commissari, il presidente dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione, nominan¬do il membro supplente scelto in via prioritaria nella categoria corrispondente.
3. Alla eventuale sostituzione dei presidenti delle commissioni esaminatrici provvede il Ministro della pubblica istruzione.
4. In caso di accertata urgenza e necessità ed al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Ministro della pubblica istruzione -ferma restando la scelta tra le categorie ivi menzionate- può disporre deroghe dal possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precedente articolo 7.

Art. 9
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede regionale o interregionale, cui vengono assegnati non meno di 25 e non più di 50 candidati.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superio¬re ai limiti indicati, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di costituire commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella medesima località.
3. Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le funzioni di segretario.
4. Tutte le decisioni della commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri e deliberate a maggioranza.
5. A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari.
6. Ai componenti le commissioni esaminatrici sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e, quando spetti, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti statali. Ai componenti le commissioni esaminatrici residenti in una località diversa da quella ove si tengano le riunioni compete, se dipendenti della pubblica amministrazione, il normale trattamento di missione in base alla qualifica o livello funzionale di appartenenza, mentre per gli estranei all’amministrazione statale e per il personale a riposo, diverso dai professori universitari, tale trattamento va determinato con riferimento a quello goduto dal personale in attività di servizio nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
7. Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l’eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18.

Art. 10
PROVE DI ESAME – VALUTAZIONI

1. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in una prova orale.
2. Gli argomenti che formano oggetto delle prove di esame sono indicati nel successivo articolo 18.
3. La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte o scritto-grafiche e 60 alla prova orale.
4. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte o scritto-grafiche.
5. L’abilitazione all’esercizio della libera professione è conseguita solo da parte dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, che riportino in tale prova una valutazione di almeno 36/60.

La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Agrotecnico è costituita dalla somma delle votazioni ottenute nelle prove scritte o scritto-grafiche e nella prova orale, ed espressa in centesimi.

Art. 11
SVOLGIMENTO DELLE PROVE Dl ESAME

1. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche viene indicato nell’ordinanza ministeriale con la quale è annualmente indetta la relativa sessione d’esame.
2. I temi, unici per ciascuna prova, vengono inviati dal Ministero della pubblica istruzione.
3. La valutazione degli elaborati ha inizio il giorno feriale successivo al termine della seconda prova scritta o scritto-grafica e si effettua collegialmente. Di norma vengono valutati giornalmente non meno di 10 elaborati.
4. Per lo svolgimento delle prove orali vengono convocati giornalmente non meno di 5 candidati in almeno 4 sedute settimanali, esclusi i giorni festivi.
5. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all’albo dell’istituto sede degli esami.
6. Le prove orali sono pubbliche ed hanno inizio non oltre il quindicesimo giorno dall’affissione dell’elenco di cui al comma precedente.
7. Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.
8. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione

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