GLI ESAMI DI STATO PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ABILITAZIONE PROFESSIONALE
IL REGOLAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO
Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 6 marzo 1997, n. 176
Art. 1
SESSIONE E SEDI DI ESAME
1. Gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Agrotecnico hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, entro il 30 giugno di ogni anno, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall’ordinanza ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.
3. Salvo quanto previsto nel successivo articolo 10, gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale, a seconda del numero dei candidati che presentano la domanda, nelle città sede di Istituti professionali di Stato per l’agricoltura di volta in volta indicati nell’ordinanza di cui al precedente comma 1.
4. I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami soltanto all’Istituto professionale di Stato per l’agricoltura sede regionale od interregionale di esame, di cui all’elenco allegato all’ordinanza annuale indicata nel precedente comma 1. Detta domanda viene inoltrata all’istituto prescelto per il tramite del Collegio Nazionale degli Agrotecnici, che attesterà altresì il soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.
5. Il contributo di euro 1.55, previsti dall’articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, sono versati dai candidati in favore dell’Istituto professionale di Stato per l’agricoltura prescelto come sede di esame.
6. L’ordinanza ministeriale di cui al comma 1 indicherà per ciascuno degli istituti sedi di esame, i numeri dei conti e le modalità di pagamento delle somme di cui al precedente comma 5.
Art. 2
REQUISITI Dl AMMISSIONE
1. Nell’ordinanza ministeriale di cui al comma 1 del precedente art. 1 saranno indicati i requisiti di ammissio¬ne agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Agrotecnico ai sensi dell’art. 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.
2. A tal fine è considerato equipollente al requisito di cui all’art. 1, comma 2, lettera d), della predetta legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall’art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, il possesso del diploma universitario di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 108 dell’11 maggio 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
DOMANDE DI AMMISSIONE
1. Le domande di ammissione agli esami devono essere indirizzate all’Istituto professionale di Stato per l’agricoltura prescelto come sede d’esame, redatte in carta legale e, unitamente ai documenti di rito, inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dall’ordinanza ministeriale, al Collegio Nazionale degli Agrotecnici. Le domande di ammissione possono essere altresì presentate diretta¬mente al Collegio Nazionale degli Agrotecnici, ottenendone apposita ricevuta.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dall’ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame; a tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti di cui all’articolo 2.
4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 4
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Nella domanda di ammissione agli esami, corredata della documentazione prevista dal successivo articolo 5, i candidati debbono indicare:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) la residenza anagrafica e l’indirizzo al quale desiderano che vengano loro inviate le eventuali comunica¬zioni relative agli esami;
d) l’istituto professionale agrario presso il quale è stato conseguito il diploma di Agrotecnico e l’anno scolastico relativo;